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LA COSTITUZIONE DI UNA SRL ONLINE – ENTRATA IN VIGORE DM 155/2022 

A partire dal 5 novembre 2022 è possibile costituire una SRL o una SRL semplificata senza recarsi dal notaio partecipando all’atto in videoconferenza. ll D. Lgs. n. 183/2021 ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2019/1151/UE nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario, in particolare per quanto riguarda la fase della costituzione delle società. Il MISE ha adottato il regolamento attuativo n. 155/2022 nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico informatico per la costituzione di Srl e Srls. Infatti i soggetti che intendono costituire online una SRL o una Srl semplificata dovranno utilizzare i modelli di statuto standard previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Per costituire online una srl è necessario che: 
– la sede sociale sia in Italia; 
– i conferimenti siano in denaro;
L’atto costitutivo può essere ricevuto dal notaio attraverso un atto pubblico informatico con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o anche solo di alcune di esse. Al fine di fornire garanzie volte a soddisfare i requisiti di  corretta identificazione delle parti, non contrarietà della volontà delle parti all’ordinamento giuridico, raccolta delle sottoscrizioni, l’ ultima parte del regolamento emanato dal MISE ha previsto l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. 

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Smart Working: possibile ricorrere al lavoro agile senza accordo individuale fino al 31/12/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 112 del decreto Aiuti-bis, fino al 31 dicembre 2022 è stata prorogata la facoltà per il datore di lavoro di decidere il ricorso allo smart working anche senza l’accordo individuale con il lavoratore.
 Fino alla nuova scadenza, dunque, la modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in “smart working” può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali che la legge n. 81/2017 prevede, di norma, debbano essere preventivamente stipulati tra il datore di lavoro e il lavoratore. 
Inoltre, è stata disposta la proroga del lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili, per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni e per tutti quei soggetti che, sulla base di apposite valutazioni mediche, siano maggiormente esposti al rischio di contagio Covid.  
Pertanto, in base a quanto statuito dalla nuova norma, i suddetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2022, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali. 
I datori di lavoro sono comunque tenuti ad inviare telematicamente le informazioni relative al lavoro agile, tramite l’apposito applicativo (portale Servizi.lavoro.gov.it).  

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Welfare aziendale: incrementato il limite di esenzione per il 2022

Per il periodo d’imposta 2022, il decreto Aiuti bis ha elevato a 600,00 euro il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di fringe benefits da parte dei datori di lavoro
Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i buoni spesa e i buoni carburante e, solo per il 2022, anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
Il datore di lavoro li può riconoscere anche ad personam, quindi senza i vincoli che devono essere rispettati da altri strumenti di welfare aziendale. 
Segnaliamo infine che tale beneficio non è elargibile ai dipendenti con auto aziendali in fringe benefit, poiché si supererebbe il predetto limite di esenzione fiscale e pertanto i buoni corrisposti sarebbero soggetti a tassazione. 
Si ricorda che per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600,00 euro, il datore di lavoro potrà riconoscere ai dipendenti anche buoni benzina per un valore massimo di 200,00 euro come ulteriore beneficio. 
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente del lavoro di riferimento. 

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Bonus per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico

E’ possibile richiedere fino al 31 dicembre 2022, un bonus del valore massimo di 60 euro, utilizzabile per l’acquisto di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il contributo viene erogato una tantum a studenti e lavoratori che sottoscrivono abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico, e che nel corso del 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente. 
La domanda per l’accesso al beneficio va presentata, entro il 31 dicembre 2022, tramite il portale dedicato bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. l buono è emesso per il tramite del Portale ed è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza. Il buono è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporti pubblico tra quelli selezionabili all’atto della registrazione sulla piattaforma digitale e indicato nello stesso buono. Il buono deve essere utilizzato entro il mese di emissione. 

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NUOVE BOLLETTE DOGANALI DI IMPORTAZIONE

Con la reingegnerizzazione del processo doganale di importazione, cambiano i documenti doganali connessi alla registrazione nel registro Iva acquisti, ai fini della detrazione d’imposta.
A decorrere dallo scorso 9.06.2022 assume infatti rilevanza il prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale secondo il prospetto approvato dall’Agenzia delle dogane in accordo con l’Agenzia delle Entrate.
Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata all’importazione, l’Agenzia contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione il seguente Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili è disponibile sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM). Con apposito provvedimento saranno rese note le modalità di accesso ai servizi per la consultazione del prospetto sopra citato (nel frattempo consigliamo di contattare il proprio spedizioniere doganale di fiducia per maggiori dettagli).

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MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE PER INTRASTAT, LIPE E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Con l’articolo 3 del D.L. 73/2022 (decreto semplificazioni) sono state apportate alcune modifiche al calendario fiscale dei contribuenti.
In particolare:
– Lipe 2^ trimestre: la scadenza della presentazione della comunicazione è differita dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno
– Modelli Intrastat: il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat) può avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
– Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: le attuali scadenze di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissate al 31/05, 30/09, 30/11 e 28/02 dell’anno successivo.
Nel caso in cui l’imposta di bollo complessivamente dovuta per il primo trimestre dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente può procedere al pagamento entro il 30 settembre unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre.
Qualora, poi, l’imposta di bollo complessivamente dovuta per i primi due trimestri dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
La semplificazione introdotta incrementa ora da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno.
Il decreto, già in vigore, deve essere convertito in legge entro il prossimo 20.08.2022, pertanto è suscettibile di modifiche/integrazioni.

AdempimentoScadenze abrogateNuove scadenze
Lipe secondo trimestre16 settembre 202230 settembre 2022
Intrastat25 del mese successivo al periodo di riferimento30 del mese successivo al periodo di riferimento
Imposta di bollo su fatture elettroniche– 31 maggio;
– 30 settembre;
– 30 novembre;
– 28 febbraio anno successivo.
Se imposta primi 2 trimestri < a 250 euro versamento al 30 settembre
Se imposta primi 3 trimestri < a 250 euro versamento al 30 novembre
– 31 maggio;
– 30 settembre;
– 30 novembre;
– 28 febbraio anno successivo.
Se imposta primi 2 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 settembre
Se imposta primi 3 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 novembre


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