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FRINGE BENEFIT: INCREMENTATO A € 3.000 IL LIMITE DI ESENZIONE PER IL 2023, MA SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO

Per il periodo d’imposta 2023, il D.L. n. 48/2023 (c.d. decreto Lavoro) ha elevato a 3.000,00 euro il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di fringe benefits da parte dei datori di lavoro, ma soltanto per i lavoratori dipendenti e gli amministratori/collaboratori con figli fiscalmente a carico. Con la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’erogazione di misure di welfare aziendale. Di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate:
Chi può beneficiare della soglia di esenzione fino a 3.000 euro? Lavoratori dipendenti e/o percettori di reddito assimilato (quali ad esempio gli amministratori, co.co.co, ecc.), con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ovvero con figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro se di età inferiore a 24 anni, ovvero a 2.840,51 euro se maggiori di 24 anni. L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia “potenzialmente” a carico di entrambi, – benché l’intera detrazione sia fruita da solo uno dei due – e anche qualora non possa beneficiare della detrazione in quanto percettori dell’Assegno Unico Universale (AUU).L’erogazione di beni e servizi welfare, come sopra rappresentata, costituisce una possibilità e non un obbligo in capo al datore di lavoro, e pertanto l’erogazione potrà avvenire anche ad personam.
Quali misure di welfare vi rientrano? Beni ceduti e servizi prestati nonché rimborsi e somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, anche se erogati in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Vi rientrano altresì le auto aziendali, il pc aziendale, etc., e i flexible benefit previsti dalla contrattazione collettiva (CCNL Metalmeccanica industria, CCNL Metalmeccanica artigianato, etc.).
Con che modalità si può fruire dell’agevolazione? Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Qualora vengano meno i presupposti nel corso dell’anno, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.
Per i lavoratori dipendenti e amministratori/collaboratori che non rientrano nella particolare “categoria” prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro nell’anno. Si ricorda che, nell’anno 2023, il datore di lavoro potrà anche erogare ai soli dipendenti (non agli amministratori/collaboratori) anche buoni benzina per un valore massimo di 200,00 euro come ulteriore beneficio, aggiuntivi anche rispetto ai fringe benefit con limite di 258,23 euro (o 3.000,00 euro per chi ha figli a carico). Tali buoni sono tuttavia esenti ai soli fini fiscali e non ai fini previdenziali, con la conseguenza che il loro valore dovrà essere assoggettato a contribuzione INPS sia a carico datore di lavoro che lavoratore.
Si invitano i clienti interessati a rivolgersi al proprio consulente del lavoro per ulteriori approfondimenti.
Lo studio rimane a diposizione per eventuali altre richieste.

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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: ENTRO IL 2 OTTOBRE L’ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA

Si avvicina una nuova scadenza per la lotteria degli scontrini. Si va verso le estrazioni in tempo reale ed entro il 2 ottobre 2023 i soggetti interessati dovranno provvedere all’adeguamento dei registratori di cassa telematici per l’emissione del cosiddetto “codice bidimensionale”, un QR code inserito all’interno dello scontrino che permetterà di verificare rapidamente il biglietto attraverso la scansione.
Per favorire il processo di aggiornamento dei misuratori fiscali è previsto in favore degli esercenti un contributo economico per l’operazione sotto forma di credito d’imposta.
Il credito d’imposta ammonta al 100 % della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino ad un massino di 50 euro per ogni registratore di cassa.
Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva alla registrazione della fattura per l’adeguamento, indicando il codice tributo “7032” e utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione che, per usufruire del credito d’imposta, la spesa deve essere sostenuta entro il 31/12/2023 e la modalità di pagamento della fattura del servizio di aggiornamento dev’essere tracciata (carte di debito, di credito e prepagate, i bonifici bancari o postali ecc.).
SI invitano i clienti interessati a rivolgersi al proprio fornitore di registratori di cassa per procedere all’aggiornamento degli stessi.
Lo studio rimane a diposizione per eventuali richieste.

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BANDO ISI – INAIL: Contributi a fondo perduto per progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

L’incentivo è finalizzato asostenere il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro attraversola realizzazione di progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 65% fino ad un importo massimo di 130.000 sulle spese ritenute ammissibili dal bando ed in particolare riguardanti progetti di investimento quali: 
– adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;  
– riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
– bonifica da materiali contenenti amianto;  
– altri progetti per Micro e Piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ristorazione). 
Per ulteriori informazioni e organizzare un incontro di approfondimento con i nostri esperti di finanza agevolata, contatta il tuo Referente dello Studio o scrivi alla mail finanza.agevolata@studioaudax.it 

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ANNULLAMENTO DEI CREDITI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE – CONTRIBUTI INPS 

La Legge Finanziaria per il 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. L’annullamento di tali debiti avrà effetto a partire dal 31 marzo 2023 per i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro e affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2015.  Non è necessario che il contribuente si attivi con una specifica domanda per ottenere l’annullamento. Resta però ferma la possibilità di effettuare, entro il 31 marzo 2023, il pagamento degli importi dovuti che saranno così acquisiti a titolo definitivo. Tale possibilità è di fondamentale importanza per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata, nello specifico per gli effetti derivanti dalla misura dello stralcio. Difatti la contribuzione non potrà, una volta intervenuto l’annullamento automatico del debito, alimentare la posizione assicurativa. In particolare, si ricorda che per quanto riguarda la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore (per tali lavoratori la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione). Anche per i lavoratori agricoli il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per l’annualità, assume rilevanza, poiché tale mancanza comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate. 

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AGGIORNAMENTO DELLA NOMENCLATURA COMBINATA 

Con il Regolamento di esecuzione (Ue) 2022/1998 della Commissione, è stabilita la modifica alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.  
Tale Regolamento reca la versione completa e aggiornata dei codici di nomenclatura combinata, da utilizzare per l’identificazione doganale delle merci a partire dal 1° gennaio 2023, unitamente alle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate a livello unionale. In particolare si compone: 
–  delle disposizioni preliminari, ossia le norme generali di classificazione, le disposizioni speciali e la  legenda per le abbreviazioni; 
– della tabella dei dazi; 
– degli altri allegati tariffari, che riguardano specifici prodotti agricoli e le sostanze farmaceutiche. 
Di seguito il link dove scaricare l’allegato al Regolamento. 
Publications Office (europa.eu) 

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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE 

Nel quadro della cd. “pace fiscale” regolata dalla Legge Finanziaria per il 2023, è stata introdotta la possibilità di definire in modo agevolato le controversie tributarie in cui sono parte l’agenzia delle entrate o l’agenzia delle dogane. In particolare, rientrano nella definizione, quelle liti che risultano pendenti alla data del 1° gennaio 2023 e a differenza delle precedenti definizioni, può beneficiarne ogni atto impugnato, non avendo rilievo se sia impositivo o solo liquidatorio (circ. Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023 n.2). Per poter beneficiare della definizione è necessario presentare un apposito modello in via telematica per ogni lite (dunque per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso i distinti atti siano stati riuniti). 
Nel modello va indicata la tipologia di definizione indicando l’apposito codice. A seconda dello stato in cui si trova il giudizio e della parte soccombente, è infatti prevista una diversa riduzione degli importi previsti. Si riassumono nella tabella seguente le varie casistiche: 

Grado di giudizio ottenuto (al 1/1/2023) Riduzioni previste 
Nessuna sentenza / sentenza negativa Vanno pagate tutte le imposte (stralcio di sanzioni e interessi) 
Ricorso pendente iscritto in primo grado Va pagato il 90% delle imposte 
Accoglimento totale del ricorso in 1 grado Va pagato il 40% delle imposte 
Accoglimento del ricorso in 2 grado Va pagato il 15% delle imposte 
Liti pendenti in Cassazione, con agenzia soccombente negli altri gradi Va pagato il 5% delle imposte 
Accoglimento parziale  Va pagato il 40% delle imposte (se primo grado) o 15% delle imposte (se secondo grado) sulla parte favorevole della sentenza. Sulla parte sfavorevole della sentenza vanno pagate tutte le imposte 
Lite su sanzioni non collegate al tributo con sentenza favorevole Va pagato il 15% delle sanzioni 
Lite su sanzioni non collegate al tributo con sentenza negativa, pendenza di giudizio o ancora nessun giudizio Va pagato il 40% delle sanzioni 
Lite su sanzioni non collegate al tributo con soccombenza reciproca Va pagato il 40% sulla parte sfavorevole, il 15% sulla parte favorevole 
Lite solo su sanzioni collegate al tributo che è stato pagato o definito Non è dovuto alcun importo 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Laddove gli importi superassero i 1.000 euro è possibile rateizzare il pagamento. 

Per dubbi o chiarimenti vi consigliamo di contattare il vostro referente in Studio. 

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