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Fringe benefits: incrementato a € 3.000 il limite di esenzione per il 2022 

Per il periodo d’imposta 2022, il D.L. 176/2022 (c.d. decreto Aiuti-quater) ha elevato a 3.000,00 euro il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di fringe benefits da parte dei datori di lavoro
Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i buoni spesa e i buoni carburante e, solo per il 2022, anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
Il datore di lavoro li può riconoscere anche ad personam, quindi senza i vincoli che devono essere rispettati da altri strumenti di welfare aziendale. 
Tale beneficio non è elargibile ai dipendenti con auto aziendali in fringe benefit, poiché si supererebbe il predetto limite di esenzione fiscale e pertanto i buoni corrisposti sarebbero soggetti a tassazione. 
Per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 3.000,00 euro, il datore di lavoro potrà riconoscere ai dipendenti anche buoni benzina per un valore massimo di 200,00 euro come ulteriore beneficio. 
Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti  

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Bonus 150 euro Novembre 

Il Decreto Aiuti-ter (DL n. 144/2022) ha introdotto un bonus da 150 euro che verrà erogato una tantum dai datori di lavoro con il prossimo cedolino paga di novembre. 
Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti:  
– Titolari per il mese di novembre 2022 di una retribuzione imponibile previdenziale non superiore a € 1.538,00 
– In forza al mese di novembre 2022  
– Non titolari di un trattamento pensionistico  
– Non beneficiari del reddito di cittadinanza  
– Che non percepiscano il bonus da un altro datore di lavoro 
– Previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di altre prestazioni (pensioni, reddito di cittadinanza o altri rapporti di lavoro). 
I datori di lavoro erogheranno l’indennità ai dipendenti in busta paga con la retribuzione erogata nel mese di dicembre 2022 (paghe relative al mese di novembre 2022).  
Lo studio resta a disposizione per chiarimenti. 

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Webinar “Certificazione parità di genere” – 24 novembre 2022

A marzo di quest’anno è stata pubblicata una Prassi di Riferimento (UNI/PdR 125:2022) che traccia delle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni.
La Certificazione ha lo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il gender pay gap attraverso la creazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che garantirà:
Diminuzione del Gender gap;
– Aumento dell’occupazione femminile;
– Migliori condizioni lavorative per le donne, anche in relazione alla protezione della maternità;
– Maggiore inclusione.
La certificazione di parità è una delle misure inserite dal Governo nella missione 5, «Inclusione e coesione», del PNRR. I vantaggi ulteriori per le aziende che decidono di certificarsi sono i seguenti:
Sgravi previdenziali: ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto, per il 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. L’esonero sarà riconosciuto in misura all’1% nel limite massimo di 50mila euro annui;
Punteggio premiale: nei bandi di gara, per la concessione di aiuti di stato e/o finanziamenti pubblici in genere, sarà tenuto conto dei criteri premiali a favore delle aziende in possesso della certificazione;
Rafforzamento dell’immagine aziendale.
Partecipa gratuitamente al webinar di Giovedì 24 novembre dalle 17.00 alle 18.00.
Clicca il pulsante qui sotto per iscriverti al webinar
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BONUS FORMAZIONE 4.0 

E’ riconosciuto un credito di imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0 fino al 31/12/2022. 
L’incentivo è volto a sostegno dei costi sostenuti per la formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4,.0”. In particolare, le spese ammissibili all’agevolazione sono le seguenti: 
– costo aziendale del personale dipendente per il tempo occupato nella formazione; 
– spese per il personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 
– costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo pe il progetto di formazione; 
– i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 
– spese genarli indirette (amministrative, locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione; 
– costo certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000,00. 
Non sono ammesse le spese relative alla formazione ordinaria o periodica obbligatoria (es. salute e sicurezza). 
Il contributo è erogato sottoforma di credito di imposta pari al: 
50% delle spese sostenute per le piccole imprese, fino ad un massimo di € 300.000,00; 
40% delle spese sostenute per le medie imprese, fino ad un massimo di € 250.000,00; 
30% delle spese sostenute per le grandi imprese, fino ad un massimo di € 250.000,00. 
Il credito di imposta viene elevato al 60% se l’attività di formazione è rivolta a dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (es. disoccupati di lunga data, giovani, over 50). Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui le spese agevolabili sono state sostenute. I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Per quelle imprese che hanno almeno 15-20 dipendenti e che tra il 2021 e il 2022 hanno sostenuto investimenti nell’ambito del piano Industria 4.0, il beneficio potrebbe essere consistente. 
Per informazioni si prega di contattare il proprio consulente di riferimento o scrivere una mail all’indirizzo finanza.agevolata@studioaudax.it. 

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LA COSTITUZIONE DI UNA SRL ONLINE – ENTRATA IN VIGORE DM 155/2022 

A partire dal 5 novembre 2022 è possibile costituire una SRL o una SRL semplificata senza recarsi dal notaio partecipando all’atto in videoconferenza. ll D. Lgs. n. 183/2021 ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2019/1151/UE nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario, in particolare per quanto riguarda la fase della costituzione delle società. Il MISE ha adottato il regolamento attuativo n. 155/2022 nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico informatico per la costituzione di Srl e Srls. Infatti i soggetti che intendono costituire online una SRL o una Srl semplificata dovranno utilizzare i modelli di statuto standard previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Per costituire online una srl è necessario che: 
– la sede sociale sia in Italia; 
– i conferimenti siano in denaro;
L’atto costitutivo può essere ricevuto dal notaio attraverso un atto pubblico informatico con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o anche solo di alcune di esse. Al fine di fornire garanzie volte a soddisfare i requisiti di  corretta identificazione delle parti, non contrarietà della volontà delle parti all’ordinamento giuridico, raccolta delle sottoscrizioni, l’ ultima parte del regolamento emanato dal MISE ha previsto l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. 

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Smart Working: possibile ricorrere al lavoro agile senza accordo individuale fino al 31/12/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 112 del decreto Aiuti-bis, fino al 31 dicembre 2022 è stata prorogata la facoltà per il datore di lavoro di decidere il ricorso allo smart working anche senza l’accordo individuale con il lavoratore.
 Fino alla nuova scadenza, dunque, la modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in “smart working” può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali che la legge n. 81/2017 prevede, di norma, debbano essere preventivamente stipulati tra il datore di lavoro e il lavoratore. 
Inoltre, è stata disposta la proroga del lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili, per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni e per tutti quei soggetti che, sulla base di apposite valutazioni mediche, siano maggiormente esposti al rischio di contagio Covid.  
Pertanto, in base a quanto statuito dalla nuova norma, i suddetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2022, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali. 
I datori di lavoro sono comunque tenuti ad inviare telematicamente le informazioni relative al lavoro agile, tramite l’apposito applicativo (portale Servizi.lavoro.gov.it).  

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