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Nuovi obblighi di comunicazione per l’utilizzo del Bonus Investimenti 4.0

Ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di R&S, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dalla data del 30.03.2024.
Viene inoltre previsto che la comunicazione debba essere aggiornata al completamento di tali investimenti. Tale comunicazione di completamento, per espressa disposizione, vale anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024). In attesa delle specifiche disposizioni attuative:
· Per gli investimenti dal 30 marzo 2024 occorre presentare la comunicazione preventiva e la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
· Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
Le comunicazioni ex ante ed ex post dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità.
PER I CREDITI DEL 2023 NON ANCORA UTILIZZATI?
Per gli investimenti 2023, con riguardo al solo bonus 4.0, la compensabilità dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione secondo le modalità sopra previste. Ne consegue che l’utilizzo di tali crediti è di fatto, allo stato attuale, in stand-by, essendo necessario presentare l’apposita comunicazione richiesta.
Si preme quindi sottolineare che i termini e le modalità di invio al MIMIT saranno definiti con un prossimo DM.
Per qualsiasi lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti ed eventuali altri richieste.

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“Bonus pubblicità” 2024 : prenotazioni dal 1° marzo

A partire dal 1° marzo e fino al 2 aprile 2024 è possibile prenotare il “bonus pubblicità” per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2024.
I soggetti interessati (imprese/professionisti/enti non commerciali) devono presentare un’istanza da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello.
QUALI INVESTIMENTI RIENTRANO NEL BONUS?
Il bonus spetta per l’acquisto di spazi pubblicitari, inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “online/digitali”.
A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO?
L’agevolazione torna quindi ad essere subordinata al valore incrementale non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili effettuati nell’anno precedente, quale requisito minimo per accedere al bonus.
Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa effettuata ed è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Se la dote disponibile è insufficiente la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.
Il credito riconosciuto sarà poi utilizzabile tramite compensazione in F24 con codice tributo “6900” a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione al credito.
COME CONFERMARE GLI INVESTIMENTI?
A seguito della presentazione della domanda verrà stilato un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito d’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
A partire poi dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 deve essere trasmessa la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2024.
L’importo degli investimenti pubblicitari che saranno indicati in tale dichiarazione non potrà essere superiore a quanto indicato nella domanda di prenotazione del bonus pubblicità.
Per qualsiasi lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti ed eventuali altri richieste.

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Dal 1° gennaio 2024 obbligo di fattura elettronica per i forfettari

Dal 1° gennaio 2024, i soggetti che rientrano nel regime forfettario, dovranno emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni effettuate. Il sistema della fatturazione elettronica verrà esteso quindi a tutta la platea dei forfettari, anche a quelli che finora erano rimasti esclusi (solamente con alcune eccezioni che riguardano il settore sanitario).A partire dal 1° gennaio 2024:
• i contribuenti forfettari
• quelli in regime di vantaggio
• le ASD o SSD dotate di partiva iva
Dovranno dotarsi del sistema di fatturazione elettronica. L’ambito applicativo della fattura elettronica (FE) sarà quindi allargato ed esteso.
Fatturazione elettronica per i forfettari: da quando è già obbligatoria?
La fattura elettronica era già stata resa obbligatoria a partire dal 01° luglio 2022 per coloro che si trovavano in regime forfettario e avevano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. Di conseguenza chi aveva superato tale soglia, dal 1° luglio 2022, si era adeguato alla nuova modalità di fatturazione. Per gli altri, rimaneva invece una facoltà, ossia potevano scegliere se mantenere l’attuale regime di fatturazione oppure se aderire alla FE.
Cosa cambia dal 01° gennaio 2024?
A partire dal 1° gennaio 2024, pertanto, tutti i contribuenti forfettari saranno obbligati all’emissione di fattura in formato elettronico, rispettando le tempistiche standard.Si ricorda che l’essere attratti negli obblighi del c.d. “fisco elettronico” non comporta solo l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico (con conseguente assolvimento virtuale dell’imposta di bollo), ma anche l’obbligo di ricevere nel medesimo formato le fatture passive. Inoltre, a partire da tale momento, lo stesso è anche obbligato alla “gestione elettronica” delle operazioni transfrontaliere, ovvero mediante l’emissione di files in formato XML conformi al tracciato previsto dalla vigente normativa.
Restano valide alcune eccezioni?
L’obbligo di fattura elettronica da parte di professionisti del settore sanitario prevede anche nel 2024 delle eccezioni.
In sintesi: se la fattura riguarda una prestazione sanitaria a società sportiva (es. medicina dello sport) oppure nei confronti di un centro o un poliambulatorio con cui si collabora, rimane obbligatoria l’emissione della fattura elettronica. Nel caso in cui la prestazione sanitaria è rivolta ad un paziente (persona fisica), queste prestazioni non sono soggette a fatturazione elettronica ma solo alla trasmissione al Sistema di Tessera Sanitaria.
Per qualsiasi lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti ed eventuali altri richieste.

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Credito d’imposta e investimenti in beni strumentali 

Per tutte le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto un credito d’imposta che differisce in base alla tipologia di investimento e al momento di effettuazione degli stessi.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Ad opera del decreto “Milleproroghe” ci sono delle importanti novità che riguardano la proroga dei termini per effettuare gli investimenti. Si rimanda alla presente circolare che riassume schematicamente le regole generali.
Per eventuali chiarimenti lo Studio rimane a disposizione.

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Aggiornate misure di prevenzione

Col decreto-legge n. 105 del 10 agosto 2023 sono stati aboliti gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modificata la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica del virus SARSCoV-2, pertanto il Ministero ha aggiornato le misure di prevenzione della trasmissione del virus.
Con la circolare diffusa l’11 di agosto ha specificato che i soggetti positivi al test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.
Quindi come vanno gestiti i casi di positività e i contatti con casi di Covid-19?
a) Persona con diagnosi confermata
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.
Si raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.
Per quanto riguarda le persone con diagnosi confermata di Covid-19 ricoverate in ospedale oppure ospiti di RSA si rimanda alle norme fin qui attuate. 
b) Persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19
Per queste persone non si applica nessuna misura restrittiva.
Alla luce delle recenti modifiche, ricordiamo che devono essere aggiornati i Protocolli Covid.
Smart working per lavoratori in situazione di fragilità
Come previsto dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del D.L. 48/2023, “… viene prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente”.
Quindi serve una valutazione del medico competente: se quest’ultimo lo riterrà opportuno, il lavoratore fragile avrà diritto a lavorare in smart working fino al 31/12/2023.

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Rottamazione-quater: a breve il versamento della prima o unica rata

È stato completato l’invio delle comunicazioni delle somme dovute a chi ha aderito alla Rottamazione-quater delle cartelle, introdotta dalla legge di bilancio 2023 n. 197/2022.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto al recapito, tramite PEC o posta raccomandata, delle lettere che contengono l’esito delle somme dovute. Per chi ha fatto richiesta di adesione ma non ha ricevuto nessuna comunicazione di accoglimento o diniego, è possibile scaricare una copia direttamente dall’area riservata del sito Riscossione accedendo con le credenziali Spid, Cie e CNS o dall’area pubblica.
Il termine di versamento della prima o unica rata è fissato per il 31 ottobre 2023.
Per chi ha optato per il versamento rateale, dovrà poi corrispondere la seconda rata entro il 30 novembre 2023.
Si invitano pertanto i clienti a verificare di essere in possesso della comunicazione di accoglimento e di provvedere al versamento delle somme dovute secondo i termini indicati nell’esito.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali richieste.

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