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AUMENTO AL 5% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Il tasso di interesse legale è stato aumentato dallo 1,25% al 5% in ragione d’anno con effetto dall’1.1.2023.
L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso. Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2022, che verrà effettuato il 17.2.2023, comporta l’applicazione del tasso legale:
· dello 1,25%, per il periodo 1.12.2022 – 31.12.2022;
· del 5%, per il periodo 1.1.2023 – 17.2.2023.
L’aumento rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento e conciliazione giudiziale. La nuova misura del 5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
· ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
· agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).
Non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.